Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica
Art. 1 – Denominazione e sede
1. E’ costituita in Verona, via Montemezzi, n. 9 un’associazione sportiva ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata “Nordic Walking Verona” Associazione Sportiva Dilettantistica.
Art. 2 – Scopo
1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa si fonda sul rispetto del principio di democrazia interna, adoperandosi fattivamente per favorire ed attuare la piena partecipazione e corresponsabilità dei soci. L’Associazione aderisce e si conforma allo Statuto, ai regolamenti ed ai principi ispiratori del Centro Sportivo Italiano e delle Federazione Sportive cui aderisce.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica del NORDIC WALKING intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del NORDIC WALKING e di tutte le attività ad esso connesse come ad esempio passeggiate, escursioni, nordic orienteering, nordic shooting, nordicskating, nordichiking, brainwalking e relativi corsi.
Essa curerà l’organizzazione di attività sportiva didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento in tutte le discipline sportive.
L’Associazione, per il miglior raggiungimento dei propri scopi, potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra descritti, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, direttamente ed indirettamente, attinenti ai medesimi.
3. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della organizzazione, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del rendiconto economico annuale; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri aderenti.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti del Csi – Comitato di Verona nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Art. 3 – Durata
l. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.
Art. 4 – Domanda di ammissione
l. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche maggiorenni che ne facciano richiesta e che siano dotati di un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea dei soci.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 5 – Diritti dei soci
1. ‘I’utti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Art. 6 – Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
– dimissione volontaria;
– morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
– radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
3. L’associato radiato non può essere più ammesso.
Art. 7 – Organi
l. Gli organi sociali sono:
– l’assemblea generale dei soci
– il presidente
– il consiglio direttivo
Art. 8 – Assemblea
l. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Art. 9 – Diritti di partecipazione
1.Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Art. 10 – Compiti dell’assemblea
1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico
3. Spetta all’assemblea eleggere il Presidente, deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 11 – Validità assembleare
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art. 12 – Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina uno o più vicepresidenti ed un segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti o di Enti di promozione sportiva a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 14 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, senza formalità.
Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
– deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
– redigere il rendiconto economico annuale da sottoporre all’assemblea;
– fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
– eleggere uno o più Vice Presidenti ed il Segretario;
– redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
– adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
– attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Art. 17 – Il Presidente
1. Il Presidente dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Art. 18 – Il Vicepresidente
1. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 19 – Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 20 – Il rendiconto
1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
Art. 21 – Anno sociale
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 22 – Patrimonio
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.
Art. 23 – Sezioni
1. L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 24 – Clausola Compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o Ente sportivo di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione o Ente di appartenenza, questo sarà composto da 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Verona.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L’arbitrato avrà sede in Verona ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione o Ente sportivo di appartenenza.
Art. 25 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci intervenuti ed esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 1/3 dei soci con diritto di voto con l’esclusione delle deleghe.
2. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 26 – Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in vigore.